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| Guida ai Condoni Fiscali per le imprese
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| Condono tombale
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| Definizione automatica per gli anni
pregressi
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Determinazione delle somme dovute
Il condono tombale prevede che la determinazione del dovuto
avvenga:
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- per le imposte sui redditi e le imposte sostitutive: applicando
alle imposte sui redditi indicate nelle dichiarazioni relative alle
singole annualità le seguenti percentuali:
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| Scaglioni
della singola imposta |
Percentuali
da applicare |
| Non superiore a €
10.000,00 |
8% |
Superiore a €
10.000,000
ma non a € 20.000,00 |
6% sulla parte eccedente |
| Superiore a €
20.000,00 |
4% sulla parte eccedente |
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- per l'IVA: è previsto un versamento di un importo pari alla
somma di una percentuale dell'IVA relativa alle operazioni imponibili e
dell'IVA ammessa in detrazione nel singolo periodo di imposta. Tali
percentuali devono essere sommate secondo quanto riportato nella
seguente tabella.
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| IVA
operazioni imponibili |
IVA
ammessa in detrazione |
2%
se non superiore a € 200.000,00 |
2%
se non superiore a € 200.000,00 |
1,5%
sull'eccedenza superiore a
€ 200.000,00 ma non a € 300.000,00 |
1,5%
sull'eccedenza superiore a
€ 200.000,00 ma non a € 300.000,00 |
1%
sull'eccedenza superiore a
€ 300.000,00 |
1%
sull'eccedenza superiore a
€ 300.000,00 |
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Importi minimi
Sia per le imposte dirette che per l'IVA, le maggiori imposte
derivanti dal calcolo effettuato, devono rispettare per ogni annualità un
importo minimo.
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| Imposte
dirette - Soggetti |
Importo
minimo per singola annualità |
| Persone fisiche e
società semplici (non imprenditori né liberi professionisti) |
€ 100,00 |
| Titolari di redditi di
impresa o da esercizio di arti e professioni |
se ricavi/compensi non superiori a € 50.000,00 |
€ 400,00 |
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se ricavi/compensi superiori a € 50.000,00 ma non a € 180.000,00 |
€ 500,00 |
se ricavi/compensi superiori a
€ 180.000,00 |
€ 600,00 |
| IVA -
Volume d'affari |
Importo minimo per singola annualità |
| Fino a € 50.000,00 |
€ 500,00 |
Superiore a €
50.000,00
ma non a € 180.000,00 |
€ 600,00 |
| Superiore a €
180.000,00 |
€ 700,00 |
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Dichiarazioni integrative a favore del contribuente
I contribuenti che hanno presentato, dopo il 30 settembre 2002,
una dichiarazione integrativa a favore del contribuente possono aderire alla
definizione automatica ma sulla base dei valori indicati nelle dichiarazioni
originarie presentate
Dichiarazione omessa
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'importo
dovuto non sarà, ovviamente, legato ad un importo dichiarato, bensì a
importi fissi stabiliti in €1.500 per le persone fisiche e € 3.000 per
gli altri soggetti.
Tali importi sono dovuti per ciascuna dichiarazione e per ogni singola
annualità per la quale è stata omessa la presentazione della
dichiarazione.
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