Guida ai Condoni Fiscali - Redditi e attività detenute all'estero
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Redditi conseguiti all'estero e regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero

L'unica forma di regolarizzazione prevista per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità è quella della definizione mediante integrativa semplice.

Per sanare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero, il contribuente è tenuto al pagamento entro il 16 aprile 2004 di un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'IVA, dell'IRAP, dei contributi previdenziali e della tassa sulla salute) pari al 6% dei redditi o degli imponibili conseguiti all'estero.

Nei casi in cui le somme complessivamente dovute eccedano € 3.000,00 (persona fisica) ovvero € 6.000,00 (per gli altri soggetti), gli importi eccedenti i predetti limiti possono essere versati in due rate di pari importo entro le seguenti scadenze:
- 30 novembre 2003;
- 20 giugno 2004;

maggiorati degli interessi legali (dal 1° gennaio 2002 pari al 3%) calcolati dal 17 maggio 2003.

In alternativa, alla dichiarazione integrativa, gli stessi soggetti (ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi di imposta) possono presentare una dichiarazione integrativa in forma riservata e versare l'imposta sostitutiva (senza possibilità di rateazione) direttamente ad una banca convenzionata entro il 23 maggio 2003.

Effetti della definizione
L'adesione a questo tipo di regolarizzazione prevede che la franchigia che scaturisce dalla presentazione della dichiarazione integrativa semplice è costituita dal solo maggior imponibile e non anche dalla maggiorazione del 100% prevista per l'integrativa semplice che si riferisce a redditi diversi da quelli di fonte estera.
Il perfezionamento produce effetti per gli accertamenti tributari e previdenziali e comporta l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali.
Nei limiti della franchigia, viene prevista l'esclusione della punibilità per i reati tributari e gli altri specifici reati penali e civili, a condizione che il contribuente provveda alla regolarizzazione contabile (di cui all'art. 14, comma 4, della legge Finanziaria 2003) delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001.

Regolarizzazione delle attività detenute all'estero
I soggetti che hanno presentato una dichiarazione integrativa semplice o in forma riservata per i redditi conseguiti all'estero possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili (nel rispetto dei princìpi civilistici di redazione del bilancio) delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva.

L'emersione in contabilità delle attività detenute all'estero si correla a corrispondenti componenti positivi di reddito inquadrabili tra le sopravvenienze attive.
Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2005).

 
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