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| Guida ai Condoni Fiscali per le imprese
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| Redditi conseguiti all'estero e
regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero
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L'unica forma di regolarizzazione prevista per i redditi e gli
imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità è quella
della definizione mediante .
Per sanare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero, il
contribuente è tenuto al pagamento entro il
16 aprile 2004 di un'imposta sostitutiva (delle imposte sui
redditi e relative addizionali, dell'IVA, dell'IRAP, dei contributi
previdenziali e della tassa sulla salute) pari al 6% dei
redditi o degli imponibili conseguiti all'estero.
Nei casi in cui le somme complessivamente dovute eccedano € 3.000,00
(persona fisica) ovvero € 6.000,00 (per gli altri soggetti), gli
importi eccedenti i predetti limiti possono essere versati in due rate
di pari importo entro le seguenti scadenze:
- 30 novembre 2003;
- 20 giugno 2004;
maggiorati degli interessi legali (dal 1° gennaio 2002 pari al 3%)
calcolati dal 17 maggio 2003.
In alternativa, alla dichiarazione integrativa, gli stessi soggetti
(ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle
dichiarazioni relative a tutti i periodi di imposta) possono
presentare una e versare
l'imposta sostitutiva (senza possibilità di rateazione) direttamente
ad una banca convenzionata entro il 23 maggio 2003.
Effetti della definizione
L'adesione a questo tipo di regolarizzazione prevede che la franchigia
che scaturisce dalla presentazione della dichiarazione integrativa
semplice è costituita dal solo maggior imponibile e non anche dalla
maggiorazione del 100% prevista per l'integrativa semplice che si
riferisce a redditi diversi da quelli di fonte estera.
Il perfezionamento produce effetti per gli
accertamenti tributari e previdenziali e comporta l'estinzione delle
sanzioni amministrative tributarie e previdenziali.
Nei limiti della
franchigia, viene prevista l'esclusione della punibilità per i , a condizione
che il contribuente provveda alla regolarizzazione contabile
(di cui all') delle
attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001.
Regolarizzazione delle attività detenute
all'estero
I soggetti che hanno presentato una dichiarazione
integrativa semplice o in forma riservata per i redditi conseguiti
all'estero possono procedere alla regolarizzazione delle scritture
contabili (nel rispetto dei princìpi civilistici di redazione del
bilancio) delle attività detenute all'estero alla data del 31
dicembre 2001, senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva.
L'emersione in contabilità delle attività detenute all'estero si
correla a corrispondenti componenti positivi di reddito inquadrabili
tra le sopravvenienze attive.
Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a
decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in
corso al 31 dicembre 2002 (per i soggetti con esercizio
coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2005).
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