Definizione dei ritardati o omessi versamenti delle imposte
L' prevede la possibilità di definizione agevolata delle
imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002,
per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.
Soggetti interessati
I contribuenti e i sostituti d'imposta che abbiano omesso di effettuare i pagamenti relativi alle
imposte o alle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate
entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.
L'art.2 della Finanziaria 2004 ha introdotto la possibilità di sanare
gli omessi o tardivi pagamenti dovuti entro il 1° gennaio 2004,
effettuando il relativo pagamento, senza sanzioni.
Effetti della definizione agevolata
La definizione dei ritardati od omessi versamenti fa sì
che non si applichi la sanzione amministrativa (pari al 30%
dell'importo non versato) di regola dovuta quando, alle scadenze
previste, non vengono effettuati, del tutto o in parte, i versamenti
dovuti.
Modalità operative
La definizione agevolata si effettua mediante il versamento entro
il 16 aprile 2004 delle imposte o delle ritenute dovute.
Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono:
- per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro
- per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro
gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali (a
decorrere dal 17 ottobre 2003 per le dichiarazioni
presentate entro il 31 ottobre 2002; a decorrere dal 17
marzo 2003 per i pagamenti scaduti al 1° gennaio 2004)
possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro
le seguenti date:
- 21 giugno 2004;
- 16 settembre 2004;
- 30 novembre 2004.
Omesso o tardivo pagamento delle somme dovute ai fini della sanatoria
Il mancato pagamento delle somme dovute ai fini della sanatoria (concordato, dichiarazione integrativa, anche per i redditi
all'estero, condono tombale, chiusura delle liti) non determina l'inefficacia della definizione,
bensì avrà come diretta conseguenza l'iscrizione a ruolo degli importi non versati e
l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato,
oltre agli interessi legali.
Qualora il versamento del dovuto avvenga con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta al 15% .
Per la definizione automatica (dichiarazione integrativa e concordato), non è dunque possibile avvalersi del
ravvedimento operoso (Circ. 19 gennaio 2003, n. 3/E).
|