| Guida ai Condoni Fiscali per le imprese
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| Chiusura delle liti fiscali pendenti
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Questa particolare sanatoria contenuta nell' si rivolge alle liti fiscali pendenti nelle quali sono parte i
competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Questa sanatoria si riferisce alle controversie pendenti davanti:
- alle Commissioni tributarie in ogni grado del giudizio;
- al giudice ordinario.
Definizione di lite pendente
Per lite pendente deve intendersi quella avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e
ogni altro atto impositivo per i quali al 1° gennaio 2003 è stato
proposto ricorso.
L'art.2 della Finanziaria 2004 consente la possibilità di definizione
anche alle liti pendenti al 1° gennaio 2004 (sorte nel periodo tra il
2 gennaio 2003 e il 1°gennaio 2004).
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| Attenzione: pendente è, comunque, la lite
per la quale alla data del 30 ottobre 2003 non sia ancora
intervenuta sentenza passata in giudicato. |
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Determinazione del dovuto
La base su cui determinare il dovuto per regolarizzare la
posizione del contribuente e chiudere la lite pendente è determinata dal
cosiddetto valore della lite, così definito:
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| Controversie |
Valore
della lite |
| Controversie pendenti
dinanzi alle Commissioni tributarie in qualsiasi grado di giudizio |
L'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in
primo grado al netto di sanzioni e interessi |
| Controversie relative
all'irrogazione di sanzioni non collegate al tributo |
L'importo delle stesse sanzioni |
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Il valore della lite è necessario per il calcolo del dovuto:
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| Valore
della lite |
Somme
dovute |
| importo non superiore a
€ 2.000 |
€ 150 |
| importo superiore a €
2.000 |
10% del valore della lite |
| importo superiore a €
2.000 e in caso di soccombenza del contribuente |
50% del valore della lite |
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Versamento del dovuto
Per le liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2004 le somme dovute devono essere versate entro il
16 aprile 2004.
Per le liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2003 le somme dovute devono essere versate entro il
16 marzo 2004.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato con il e l'importo da versare non può essere compensato con eventuali altri crediti.
Le somme possono essere versate in modo rateale:
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| Importo
delle somme dovute |
Numero
rate |
| Fino a € 50.000,00 |
6 rate trimestrali |
| Superiore a €
50.000,00 |
12 rate trimestrali |
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Per le liti pendenti al 1° gennaio 2003, la 2°, 3° e 4° rata trimestrale scadono il 16 marzo 2004, a prescindere dalla data del 1° versamento.
Per le liti pendenti al 1°gennaio 2004, l'importo della prima rata deve essere versato
entro il 16 aprile 2004. Le altre scadenze sono:
- 2° rata trimestrale: 16 settembre 2004
- 3° rata trimestrale: 16 dicembre 2004
Gli importi dovuti devono essere maggiorati degli interessi legali calcolati
dal 17 aprile 2004 sulle rate successive alla prima.
Domanda di definizione
Sia per le liti pendenti al 1 gennaio 2003 che all'1 gennaio 2004,
deve essere presentata, entro il 22 marzo 2004, apposita domanda di
definizione in carta libera con la quale il contribuente comunica l'avvenuto
versamento e la richiesta di definizione.
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| Per ciascuna lite pendente va effettuato un
separato versamento e presentata una distinta domanda di definizione. |
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Sospensione delle liti
Le liti che possono essere oggetto della sanatoria sono sospese fino al 1° giugno
2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione.
Nelle ipotesi in cui sia già stata fissata la trattazione della lite, il giudizio viene sospeso a richiesta del contribuente che dichiara di voler aderire alla sanatoria.
Sempre fino al 1° giugno 2004 sono sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione.
Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione,
entro il 15 giugno 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.
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