| G.P.F. |
|
È un servizio di gestione del risparmio di tipo individuale che investe il patrimonio del cliente non direttamente in titoli, bensì in quote di fondi comuni e SICAV. Le GPF uniscono vantaggi propri delle gestioni individuali ¿l¿investimento personalizzato- a quelli delle gestioni collettive ¿ l¿elevata diversificazione del portafoglio. |
|
| G.P.M. |
|
È un servizio di gestione del risparmio di tipo individuale in cui il capitale conferito dal cliente viene investito in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari (es. titoli, quote di fondi, derivati.). A differenza dell¿investimento in fondi comuni, infatti, il capitale conferito dal cliente non entra in un patrimonio complessivo gestito a monte e in modo comune per tutti i clienti, ma rimane di diretta proprietà del risparmiatore. Conseguenza dell¿individualità dell¿investimento è che per ottenere un¿adeguata diversificazione è necessario disporre di un patrimonio decisamente più consistente di quello che occorrerebbe nel caso di sottoscrizione di un fondo. |
|
| GAI |
|
Cooperazione in materia di Giustizia e affari interni. |
|
| Garanzia |
|
Un impegno o un contratto teso ad assumersi la responsabilità di un debito; a compiere un atto in seguito all'inadempienza di altri. In generale dare l'assicurazione che una cosa sarà fatta o una obbligazione soddisfatta come promesso. |
|
| Garanzia ipotecaria |
|
Appartiene ai mezzi di garanzia con cui il creditore di una somma o di una prestazione può assicurarsi che la sua prestazione non verrà delusa. La sua caratteristica è di essere vero e proprio diritto reale che si istituisce su uno o più beni del debitore, o su beni di un terzo che si presti a garantire il credito di un debitore. Si tratta di garanzia reale che incide sulla cosa impegnata, assicurando al creditore il diritto di sequela, e quindi la possibilità di soddisfarsi sulla cosa anche se questa sia stata trasferita a terzi. Il creditore assistito da ipoteca ha una posizione privilegiata e gode di un diritto di prelazione rispetto ad altri creditori che vantino diritti sul medesimo bene. |
|